Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 86 legge 11 marzo 1926, n. 398).
[2]Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva