Art. 95

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[1](Art. 5 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, fuso con l'art. 5 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Art. 7 legge 17 aprile 1930, n. 458).

[2]Quando, verificandosi il turno di promozione ad anzianita' o a scelta, di un ufficiale del servizio tecnico di artiglieria o del servizio degli specialisti del genio, non vi sia disponibilita' di carica per la quale sia richiesto il grado cui si debba essere promossi, la promozione rimarra' sospesa fino a quando non sara' possibile far luogo alla promozione col verificarsi della disponibilita', della carica.

[3]Quando, verificandosi il turno di promozione al grado superiore di un colonnello del servizio tecnico automobilistico, non vi sia disponibilita' di carica corrispondente, la promozione rimarra' sospesa fino a quando si verifichi tale disponibilita'.

[4]All'ufficiale pero', durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di eta' del grado al quale avrebbe dovute essere promosso; ed all'atto della promozione gli sara' conferita la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa. Verificandosi invece la disponibilita' di una carica devoluta a grado superiore, a coprire la quale non possa essere promosso un ufficiale del servizio tecnico d'artiglieria, un ufficiale degli specialisti del genio o un ufficiale del servizio tecnico automobilistico, perche' non ancora in turno di avanzamento, e' in facolta' del Ministro della guerra di conferire per incarico la carica stessa.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art95 · fonte su Normattiva