Art. 96
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[2]Le cariche del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico sono conferite ai particolarmente idonei nella specialita' cui la carica si riferisce, e, fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianita'.
[3]L'accertamento della idoneita' ad una carica superiore e' fatto nei modi stabiliti dal regolamento.
[4]Per l'esclusione definitiva dall'avanzamento valgono, nei riguardi degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico le norme stabilite dall'articolo 24 ed, a seconda dei casi, dagli articoli 26 e 45 del presente testo unico.
[5]Per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico la dichiarazione di inidoneita' alla carica superiore pronunciata una sola volta se il giudicando ha grado di tenente colonnello o colonnello e due volte, anche non consecutive, se ha grado inferiore a quello di tenente colonnello, sara' definitiva e produrra' gli stessi effetti della esclusione definitiva dall'avanzamento.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva