Art. 97

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[1](Art. 8 R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742).

[2]I capitani d'artiglieria o del genio che abbiano superato gli esami finali del corso superiore tecnico di artiglieria o quelli del corso superiore tecnico del genio e siano stati definitivamente assegnati ai rispettivi servizi tecnici o degli specialisti del genio, sono promossi in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianita', non appena entrino nel primo quindicesimo dei rispettivi ruoli di anzianita' e nel limite dei posti riservati alla scelta da capitano a maggiore a norma dell'art. 55 del presente Testo Unico.

[3]Il giudizio d'avanzamento a scelta sara' pronunciato per i suddetti ufficiali quando vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651~art97 · fonte su Normattiva