Art. 97
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[1](Art. 8 R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742).
[2]I capitani d'artiglieria o del genio che abbiano superato gli esami finali del corso superiore tecnico di artiglieria o quelli del corso superiore tecnico del genio e siano stati definitivamente assegnati ai rispettivi servizi tecnici o degli specialisti del genio, sono promossi in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianita', non appena entrino nel primo quindicesimo dei rispettivi ruoli di anzianita' e nel limite dei posti riservati alla scelta da capitano a maggiore a norma dell'art. 55 del presente Testo Unico.
[3]Il giudizio d'avanzamento a scelta sara' pronunciato per i suddetti ufficiali quando vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva