Art. 98
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[2]E' fatta facolta' al Ministro della guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di eta', ufficiali assegnati al servizio tecnico di artiglieria e agli specialisti del genio di grado non superiore a tenente colonnello, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneita' alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.
[3]Tale facolta' pero' non potra' eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.
[4]Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro.
[5]Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finche' gli ufficiali predetti non cessano dal servizio.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva