Art. 99
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[1](Art. 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).
[2]L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi e' definitiva.
[3]Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono collocati fuori quadro a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non sono percio' compresi nel ruolo organico dell'arma di provenienza; quelli assegnati ai depositi allevamento quadrupedi continuano invece ad essere compresi nei ruoli organici dell'arma di provenienza.
[4]Tanto gli uni, quanto gli altri, seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo da cui provengono, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente dal 24 giugno 1933 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva