Art. 40
(L) Disposizioni generali
Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita' definitiva e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L) Se l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L) 15 Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennita' provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare. 15 Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennita' aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L) Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita' e' aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 10 giugno 2011, n. 181 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'articolo 40, commi 2 e 3, del presente Decreto.
Testo vigente dal 16 giugno 2011, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva