Art. 52-novies
Determinazione dell'indennita' di espropriazione
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorita' espropriante per la determinazione dell'indennita' provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, puo' avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.
Testo vigente dal 16 febbraio 2005, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva