Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI COMPORTAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI SOGGETTI AD ESSE EQUIPARATI, NON RICONDUCIBILI, NEMMENO MEDIATAMENTE, ALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO POTERE - CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai «comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, segnatamente allorché detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere. Infatti, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - nella specie richiesta dai ricorrenti ai giudici a quibus per avere subito, i fondi di loro proprietà, radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza che fosse intervenuto il decreto di esproprio - si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico. > >- Sulla non configurabilità della tutela risarcitoria quale "materia" devoluta in blocco alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v. citata sentenza n. 204/2004. > >- Sull'esigenza di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, la Corte fa espresso richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500.
Riguarda ancheart. 53 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INGIUSTIFICATO AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Va ordinata la restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni. > >- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.
Riguarda ancheart. 53 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO COMPORTAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - INGIUSTIFICATO AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Va ordinata la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e del conforme art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nella parte in cui prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione per pubblica utilità, censurati in riferimento all'art. 103 della Costituzione. Infatti, con sentenza n. 191 del 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme censurate, affermando, con particolare richiamo ai principi già enunciati nella sentenza n. 204 del 2004, che il legislatore, utilizzando l'ampia locuzione "comportamenti", senza provvedere ad una specifica qualificazione degli stessi, ha inteso attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, la cui attività sia riconducibile all'esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di pubblico potere, mentre deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, sicché si rende necessaria una nuova valutazione circa la perdurante rilevanza delle questioni. > >- Prec. specifico sentenza n. 191/2006; sentenza citata n. 204/2004.
Riguarda ancheart. 53 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo B)