Art. 53
((Disposizioni processuali. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (L). Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
2La Corte costituzionale, con sentenza 3- 11 maggio 2006, n. 191 (in G.U. 1a s.s. 17/5/2006, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a " i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.
Testo vigente dal 16 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva