Art. 59
Entrata in vigore del testo unico
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni, dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2002".
L. 1 agosto 2002, n. 166
4La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002".
D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185
3Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e' prorogato al 30 giugno 2003".
Testo vigente dal 6 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva