Art. 1
[1]Oggetto Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L) Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L) Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
[2]--------------- Nota redazionale Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva