Art. 12

Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita' Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:

  • a)quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
  • b)in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; (L) c).

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art12 · fonte su Normattiva