Art. 12 — Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
(( La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:
- a)quando l'autorita' espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
- b)in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. (L) Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonche' le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonche' ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorita' espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.(L) Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilita' diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10. (L)
Testo vigente dal 6 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva