Art. 17(L-R) L'approvazione del progetto definitivo

Il provvedimento che approva il progetto definitivo:

  • a)indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio;
  • b)comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L) La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L) 3.

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art17 · fonte su Normattiva