Art. 25
Effetti dell'espropriazione per i terzi L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata. (L) Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L) Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennita'. (L) A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva