Art. 32Determinazione del valore del bene

Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita' di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta' o di imposizione di una servitu'. (L) Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita'. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita', le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L) Il proprietario, a sue spese, puo' asportare dal bene i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art32 · fonte su Normattiva