Art. 41

Commissione competente alla determinazione del valore agricolo In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

  • a)dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
  • b)dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
  • c)dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
  • d)dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato;
  • e)da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione;
  • f)da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L) 3. 4.

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art41 · fonte su Normattiva