Art. 352
[1]Il Comitato provinciale e' costituito nei capoluoghi di provincia con sede presso l'Intendenza di finanza ed e' composto dall'intendente, che lo presiede, da un giudice designato dal presidente del Tribunale, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal podesta', o da loro delegati, nonche' dal fiduciario provinciale dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego.
[2]Ogni comitato ha un segretario nominato dall'intendente tra gli impiegati statali del capoluogo della provincia.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva