Art. 42(L) Indennita' aggiuntive

Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) L'indennita' aggiuntiva e' pari a quella spettante al proprietario ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art42 · fonte su Normattiva