Art. 42 — (L) Indennita' aggiuntive
Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L) L'indennita' aggiuntiva e' pari a quella spettante al proprietario ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva