Art. 51(L-R) L'espropriazione per opere militari

Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L) 4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari. (L)

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;325~art51 · fonte su Normattiva