Art. 1 — (L) Oggetto
Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L) Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302)). Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Testo vigente dal 6 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva