Art. 56 — (L) Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare l'indennita' provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)
Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva