Art. 16(L-R) Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve descrivere i terreni e gli edifici di cui e' prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonche', possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali. (R) L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2. (R) Al proprietario dell'area ove e' prevista la realizzazione dell'opera e' inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ed e' trasmesso lo schema dell'atto di approvazione del progetto unitamente ad una relazione, dalla quale risultino:

  • a)la natura e lo scopo dell'opera da eseguirsi o dell'intervento da realizzare;
  • b)la spesa presunta;
  • c)i dati dell'area, come risultanti dalle mappe catastali, nonche' quelli delle aree di cui e' prevista l'espropriazione;
  • d)i nominativi degli altri proprietari delle aree oggetto del medesimo procedimento, ove essi risultino;
  • e)l'indicazione del responsabile del procedimento. (R) Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilita' o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto puo' essere ugualmente approvato. (R) Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 e' sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi nell'ufficio per le espropriazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'amministrazione non e' tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene. (R) Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, fino a quando non sia disposta l'approvazione del progetto. (R) Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, puo' chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione. (R) L'amministrazione si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4. (R) Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'amministrazione puo' approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni. (R) 12.

Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326~art16 · fonte su Normattiva