Art. 29 — (L) Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
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Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Testo vigente dal 16 agosto 2001, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 29 — (L) Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne…
Art. 29 — (L) Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne…
Art. 168 — Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia
La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed …
Art. 1151 — Pagamento delle indennita'
L'autorita' giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, puo' disporre che il pagamento delle indennita' previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie.…
Art. 39 — (L-R) Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili
… il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. (R) 3. 4. 5.…
Art. 168 — Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia
La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326~art29 · fonte su Normattiva