Art. 50 — (L-R) Indennita' per l'occupazione
1. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennita' e ne da' comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili. (R) 3.
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