Art. 10-bis — Disposizioni per i cantieri temporanei forestali
((Nei cantieri temporanei forestali, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera s-ter), al termine delle attivita' di gestione forestale sostenibile, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera b), segue un certificato di regolare esecuzione, redatto da un tecnico abilitato dotato di professionalita' idonea alla progettazione e pianificazione forestali.)) ((Le regioni adeguano le proprie disposizioni normative a quanto previsto dal comma 1, definendo gli interventi di modesta entita', da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione, secondo quanto previsto da apposite linee guida nazionali definite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)).
Testo vigente dal 20 settembre 2025, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva