Art. 2
Finalita' Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
- a)garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversita' ecologica e bio-culturale;
- b)promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
- c)promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonche' lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta' forestali pubbliche e private;
- d)proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
- e)promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
- f)favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
- g)favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
- h)garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
- i)promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
- l)promuovere l'attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
- m)promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalita' di cui al comma 1. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui ai comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva