Art. 11Prodotti forestali spontanei non legnosi

Le regioni promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalita' di gestione, garantiscono la tutela della capacita' produttiva del bosco e ne regolamentano la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

Testo vigente dal 20 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34~art11 · fonte su Normattiva