Art. 137
[1]e cessione di prodotti selvatici non legnosi (articolo 1, comma 109, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
[2]1. La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attivita' di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva