Art. 17Disposizioni applicative e transitorie

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.

Testo vigente dal 20 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34~art17 · fonte su Normattiva