Art. 19

[1](Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479).

[2]Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidita' o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia. Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di eta' e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli articoli 7, lettera b) e 9.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art19 · fonte su Normattiva