Art. 160
[2]L'iscritto gia' assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale alla data della cessazione dal servizio non si trovi in possesso dei requisiti prescritti per liquidare la pensione di vecchiaia o invalidita' in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, consegue a carico della assicurazione stessa con effetto da tale cessazione un assegno speciale annuo. Per determinare tale assegno si procedera' alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione al fondo di cui all'art. 140 fino al raggiungimento dei limiti di eta' e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di vecchiaia ed invalidita' e considerando versato in ciascuno di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione dell'assicurazione obbligatoria. L'ammontare annuo della pensione che ne risultera', calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sara' frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione. L'assegno speciale annuo sara' pari alla somma di tante frazioni calcolate ai sensi del comma precedente quanti sono gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti. Restano salvi i maggiori diritti derivanti anche da eventuale volontaria prosecuzione dell'assicurazione. Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo a pensione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva