Art. 22

[1](Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048).

[2]Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art22 · fonte su Normattiva