Art. 58
[1]Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni.
[2]Art. 49 regio decreto-legge 216 ottobre 1919, n. 1996.
[3]Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva