Art. 24
[1](Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva