Art. 30
[1](Art. 4 D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692).
[2]Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfetttaria.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva