Art. 31
[1](Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva