Art. 37
(Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671). ((Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione)). Il Comitato speciale per gli assegni familiari potra', in relazione a contingenze particolari e alle disponibilita' della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.
Testo vigente dal 19 ottobre 1961, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva