Art. 39

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[1](Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentatigli dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro e' tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 25 giugno 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art39 · fonte su Normattiva