Art. 40
[1](Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie i documenti che sono loro richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva