Art. 41
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[1](Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 25 giugno 2008 · versione 0 su Normattiva