Art. 46

[1](Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale puo' fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrente per le operazioni di rimborso.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art46 · fonte su Normattiva