Art. 52
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[1](Art. 9 L. 6 agosto 1940, n. 1278).
[2]Ai fini di cui all'articolo precedente, viene determinata la differenza per ogni settore fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti, ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza. Per i settori per i quali risulta una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per gli altri settori. Il prelevamento e' fatto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascun settore. L'eccedenza attiva che per ciascun settore risultera' dopo il prelevamento predetto, costituira' la quota parte dell'avanzo dell'esercizio disponibile nei confronti del settore interessato per gli scopi di cui all'art. 53.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva