Art. 60
[1](Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo unico. Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici,
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva