Art. 62

[1](Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).

[2]Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione e' determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art62 · fonte su Normattiva