Art. 72
[1](Art. 5 C.C. 22 luglio 1938).
[2]Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro. In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui e' avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva