Art. 64
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[1](Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586).
[2]Le aziende da considerarsi artigiane ai fini dell'applicazione del presente testo unico sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per l'industria e il commercio.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961 · versione 0 su Normattiva