Art. 70
[1](Art. 47 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono. La ricevuta di versamento e' prova liberatoria per il datore di lavoro.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva