Art. 74
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 1955 al 1 maggio 1969. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 19 C.C. 22 luglio 1938).
[2]Per i produttori di assicurazione il contributo e' computato sul 50% dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo. Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali e su quelli di notifica per i messi notificatori e' calcolato sul 60% del loro ammontare.
Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 1 maggio 1969 · versione 0 su Normattiva