Art. 74

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[1](Art. 19 C.C. 22 luglio 1938).

[2]Per i produttori di assicurazione il contributo e' computato sul 50% dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo. Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali e su quelli di notifica per i messi notificatori e' calcolato sul 60% del loro ammontare.

Testo vigente dal 7 settembre 1955 al 1 maggio 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art74 · fonte su Normattiva